Nel 2026 l’accessibilità dei siti web è diventata uno dei temi centrali del digitale. Per diverse categorie di imprese non rappresenta più soltanto una buona pratica, ma un vero obbligo normativo.
L’accessibilità è uno dei pilastri del 2026 in ambito digitale. Siamo infatti nel pieno di un cambiamento che, per certi versi, ricorda l’introduzione del GDPR, la normativa europea sulla privacy e sul trattamento dei dati personali.
Per diverse categorie di imprese, rendere il sito web accessibile non è più soltanto una scelta etica, ma un obbligo giuridico.
Un sito web è accessibile quando risulta fruibile da chiunque, incluse persone con disabilità (fisiche, cognitive, sensoriali).
Un sito web è accessibile quando risulta fruibile da chiunque, incluse le persone con disabilità fisiche, cognitive o sensoriali.
Le principali normative di riferimento sono:
L’autorità di vigilanza è AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale.
La legge Stanca del 2004 e lo European Accessibility Act (recepito in Italia col D.Lgs. 82/2022)..
È l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale)
La Legge Stanca impone obblighi di accessibilità alla Pubblica Amministrazione e alle grandi aziende con un fatturato medio degli ultimi tre anni superiore a 500 milioni di euro. La direttiva europea ha esteso gli obblighi anche al settore privato e ad aziende di dimensioni più contenute.
Per quanto riguarda il mondo B2C, i siti web espressamente coinvolti sono quelli che erogano:
Sono escluse le microimprese con meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di euro di fatturato annuo.
La normativa europea è pensata per tutelare i consumatori, per cui in teoria è escluso il mondo B2B (ma la distinzione non è così netta). In ambito B2C esistono obblighi precisi per alcune categorie.
Il riferimento per la conformità sono le linee guida internazionali WCAG 2.2 (Livello AA).
Lo scorso 4 marzo, AgID ha reso note le procedure di vigilanza e i criteri di verifica e ha pubblicato una piattaforma che permette agli utenti di segnalare i siti web non accessibili. Il sistema di segnalazione è quindi operativo e rende il tema della conformità ancora più concreto per le aziende.
Come spesso accade, anche l’European Accessibility Act presenta alcune zone grigie. L’elenco dei soggetti obbligati non è sempre definito in modo assolutamente netto e, in particolare, il concetto di “servizio di commercio elettronico” può essere interpretato in modi diversi. Secondo alcune letture, in base alle funzionalità presenti online, anche siti apparentemente solo vetrina potrebbero ricadere nell’obbligo di adeguamento e non soltanto gli e-commerce.
Quel che è certo è lo spirito della normativa: favorire una progressiva diffusione di servizi web accessibili, indipendentemente dal settore e dalle dimensioni aziendali. Per questo è importante non considerare l’accessibilità esclusivamente come un vincolo, ma anche come un’opportunità.
Sono escluse le microimprese (meno di 10 dipendenti e meno di 2 milioni di fatturato annuo)..
Per aziende con fatturato superiore ai 500 milioni di €, la sanzione può raggiungere il 5% del fatturato.
Ricevere una segnalazione può comportare innanzitutto un rischio reputazionale.
Per quanto riguarda le sanzioni, queste variano in funzione delle dimensioni e del fatturato dell’azienda e, nei casi previsti dalla normativa, possono diventare significative.
Le multe variano in base a dimensioni e fatturato delle aziende (da 2.500€ a 40.000€ per le PMI, fino al 5% per i grandi gruppi).
La normativa richiede diversi tipi di intervento:
Intervenire sul sito per renderlo accessibile può essere percepito come un costo imprevisto, ma un sito accessibile non serve soltanto a evitare possibili sanzioni. Può anche:
Via Amedeo Modigliani, 32 C,
56010 Vicopisano PI